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La Ricetta Medica
E' questo un problema che molto spesso, in
particolare da parte dei giovani colleghi, viene sottovalutato.
La ricetta medica non è un semplice pezzo di carta che permette l'acquisto
di un certo farmaco in farmacia ma assume caratteristiche molto specifiche
che devono essere conosciute, tra l'altro è vecchio e conosciutissimo il
detto che "la legge non ammette ignoranza".
Premesso che l'esercizio della medicina comprende qualsiasi atto diagnostico
e terapeutico finalizzato alla prevenzione, cura e riabilitazione del
paziente e che la "prescrizione", quale estrinsecazione della potestà
di curare, costituisce uno dei cardini della professione. E' inoltre cosa
nota che la prescrizione sia una delle maggiori fonti di contestazione sia
in sede disciplinare che penale.
La Continuità Assistenziale rientra a pieno titolo nell'ambito della
Sicurezza Sociale assieme al medico di medicina generale ed al pediatra
di base.
Uno degli effetti più rilevanti della Sicurezza Sociale sulla professione
medica è nello sganciamento che essa determina tra l'attività diagnostica
del medico e quella prescrittiva. Mentre nella libera pratica professionale
il medico che compie la diagnosi la completa con la prescrizione, nella
sicurezza sociale non si ha necessariamente l'identità dei due soggetti, in
particolare nella Continuità Assistenziale ove molto spesso il medico che
emette la diagnosi non è quello che prescrive la terapia. Ora, dal momento
che la sicurezza sociale garantisce la gratuità della terapia [fatta salva
la partecipazione dell'assistito (ticket)], ne consegue che il paziente
chieda al medico convenzionato di rilasciargli prescrizioni corrispondenti a
quelle consigliateli da altro medico.
L' Accordo Collettivo Nazionale all' Art.52 comma 6
recita:«Il medico utilizza, solo a favore degli utenti registrati, anche se
privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura
"Servizio continuità assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le
proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un
massimo di 3 giorni, le
prescrizioni farmaceutiche per una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo
di terapia non superiore a 48/72 ore».
La legge in tal senso è quanto mai sibillina. Premesso che la terapia
deve essere documentata,pertanto la prescrizione può avvenire
solo ed esclusivamente dietro presentazione di una documentazione sanitaria
o di una ricetta medica redatta da altro collega che ha effettuato la
diagnosi, (purtroppo è prassi che il paziente o ancor peggio una persona
da lui deputata si presenti con un pezzo di scatola di un farmaco, un
foglietto illustrativo, un bigliettino o addirittura "a voce" richiedendo la
prescrizione) si pone il problema di cosa si intenda per
farmaco urgente.
L'urgenza è definita dal medico di guardia in base alla natura della
molecola (di cui conosce le indicazioni) o dal paziente?
Definizione
La ricetta medica è un
documento, sottoscritto e datato dal Medico Chirurgo o Odontoiatra.
Gli stampati delle confezioni dei medicinali indicano se il relativo decreto
di Autorizzazione all’Immissione in Commercio impone che la vendita si
effettui liberamente (senza obbligo di prescrizione) o solo dietro
presentazione di ricetta medica specificandone il tipo: ripetibile,
non ripetibile, non ripetibile in triplice copia,
limitativa (Artt.7,8,9,10 D.Lvo
539/92), speciale su
modello ministeriale(Artt.
13,14,43,44, 45 DPR 309/90 Tabella 7 FU).
La prescrizione medica è protetta contro
la falsità, quale scrittura privata; in regime di Servizio Sanitario
Nazionale la ricetta è sempre obbligatoria ed assume rilevanza di atto
pubblico quale certificazione del diritto dell’Assistito ad usufruire della
prestazione farmaceutica e documento contabile con efficacia probatoria ai
fini del rimborso alla Farmacia.
La ricetta deve contenere i
seguenti dati:
| 1)
cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge) |
| 2)
numero della tessera sanitaria o codice fiscale |
| 3)
prescrizione |
| d4 data di
prescrizione |
| 5)
firma e timbro del medico |
| 6)
sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per
prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri
prodotti |
Dopo questa breve premessa passiamo ad
esaminare il problema della prescrizione dei
farmaci con nota.
La prescrizione dei farmaci con nota pur sottostando alla norma generale
della prescrizione di una terapia d'urgenza pone il grosso problema di
stabilire la stretta correlazione tra patologia diagnosticata e le
indicazioni terapeutiche del farmaco (regola che vale sempre e in ogni
caso!). Per i farmaci per la cui nota è prevista una diagnosi che non è
possibile eseguire solo su base clinica (come si fa in guardia), diventa
estremamente difficile la prescrizione. Solo il medico di base, infatti, può
detenere le informazioni necessarie (documentazione sanitaria) per la
prescrizione di alcuni farmaci particolari. In questo caso non potendo
stabilire quanto sopra esposto sarebbe auspicabile effettuare la
prescrizione senza nota (a totale carico dell'assistito).
Ricetta ripetibile su carta bianca
La ricetta è regolare se
completa di: data, firma, nome e cognome,
domicilio del Medico
Ha validità di 3 mesi ed è ripetibile per 5
volte
Ricetta non ripetibile su carta bianca
E' resa obbligatoria per tutti
quei medicamenti con rischi potenziali di tossicità acuta o cronica, o di
assuefazione tolleranza, con conseguente possibilità di abuso da parte del
paziente, o che comunque possono comportare rischi particolarmente elevati
per la salute.
La ricetta è regolare se completa di:
- nome e cognome del Paziente
o le sole iniziali nei casi previsti dalla legge (trattamento anti-HIV),
- data di prescrizione,
- firma, nome e cognome, domicilio del Medico
- solo per preparati a base di flunitrazepam: dose e tempo di
somministrazione
La validità della ricetta non
ripetibile è di trenta giorni escluso quello della sua redazione
Mediante autoricettazione il Medico può acquistare in farmacia i medicinali
di cui alle Tabelle IV e V soggetti a prescrizione da rinnovare volta
per volta in quantità necessaria per uso professionale urgente: in tal caso,
in luogo del nome del Paziente figura la dicitura “autoprescrizione”. I
medicinali oggetto di autoprescrizione non sono dispensabili in regime di
SSN.
Il Medico deve conservare copia dell’autoricettazione per due anni e tenere
un registro (non soggetto a vidimazione preventiva né annuale) delle
prestazioni effettuate. Il Medico deve registrare in entrata tutti i farmaci
di Tabella IV autoprescritti e in uscita quelli somministrati al Paziente.
Il registro non è soggetto ad operazioni di chiusura al 31 dicembre ed è
conservato per due anni dalla data dell’ultima registrazione. Il Farmacista
trattiene l’autoprescrizione del Medico, ai fini dello scarico, e non è
tenuto ad inviarne copia all’Azienda Sanitaria Locale.
Gli Oppiacei
deve essere utilizzata per
prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi
attivi:
| Buprenorfina
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Codeina |
Diidrocodeina |
Fentanyl |
| Idrocodone |
Metadone |
Morfina |
Ossicodone |
| Ossimorfone |
Idromorfone |
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Per saperne di
più scarica il nuovo decreto Ministeriale sulla prescrizione di oppiacei (DM
4 aprile 2003)



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