La Ricetta Medica

E' questo un problema che molto spesso, in particolare da parte dei giovani colleghi, viene sottovalutato.
La ricetta medica non è un semplice pezzo di carta che permette l'acquisto di un certo farmaco in farmacia ma assume caratteristiche molto specifiche che devono essere conosciute, tra l'altro è vecchio e conosciutissimo il detto che "la legge non ammette ignoranza".
Premesso che l'esercizio della medicina comprende qualsiasi atto diagnostico e terapeutico finalizzato alla prevenzione, cura e riabilitazione del paziente e che la "prescrizione", quale estrinsecazione della potestà di curare, costituisce uno dei cardini della professione. E' inoltre cosa nota che la prescrizione sia una delle maggiori fonti di contestazione sia in sede disciplinare che penale.
La Continuità Assistenziale rientra a pieno titolo nell'ambito della Sicurezza Sociale assieme al medico di medicina generale ed al pediatra di base.
Uno degli effetti più rilevanti della Sicurezza Sociale sulla professione medica è nello sganciamento che essa determina tra l'attività diagnostica del medico e quella prescrittiva. Mentre nella libera pratica professionale il medico che compie la diagnosi la completa con la prescrizione, nella sicurezza sociale non si ha necessariamente l'identità dei due soggetti, in particolare nella Continuità Assistenziale ove molto spesso il medico che emette la diagnosi non è quello che prescrive la terapia. Ora, dal momento che la sicurezza sociale garantisce la gratuità della terapia [fatta salva la partecipazione dell'assistito (ticket)], ne consegue che il paziente chieda al medico convenzionato di rilasciargli prescrizioni corrispondenti a quelle consigliateli da altro medico.
L' Accordo Collettivo Nazionale all' Art.52 comma 6 recita:«Il medico utilizza, solo a favore degli utenti registrati, anche se privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura "Servizio continuità assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore».
La legge in tal senso è quanto mai sibillina. Premesso che la terapia deve essere documentata,pertanto la prescrizione può avvenire solo ed esclusivamente dietro presentazione di una documentazione sanitaria  o di una ricetta medica redatta da altro collega che ha effettuato la diagnosi, (purtroppo è prassi che il paziente o ancor peggio una persona da lui deputata si presenti con un pezzo di scatola di un farmaco, un foglietto illustrativo, un bigliettino o addirittura "a voce" richiedendo la prescrizione) si pone il problema di cosa si intenda per farmaco urgente. L'urgenza è definita dal medico di guardia in base alla natura della molecola (di cui conosce le indicazioni) o dal paziente?

Definizione

La ricetta medica è un documento, sottoscritto e datato dal Medico Chirurgo o Odontoiatra.
Gli stampati delle confezioni dei medicinali indicano se il relativo decreto di Autorizzazione all’Immissione in Commercio impone che la vendita si effettui liberamente (senza obbligo di prescrizione) o solo dietro presentazione di ricetta medica specificandone il tipo: ripetibile, non ripetibile, non ripetibile in triplice copia, limitativa (
Artt.7,8,9,10 D.Lvo 539/92), speciale su modello ministeriale(Artt. 13,14,43,44, 45 DPR 309/90 Tabella 7 FU).
La prescrizione medica è protetta contro la falsità, quale scrittura privata; in regime di Servizio Sanitario Nazionale la ricetta è sempre obbligatoria ed assume rilevanza di atto pubblico quale certificazione del diritto dell’Assistito ad usufruire della prestazione farmaceutica e documento contabile con efficacia probatoria ai fini del rimborso alla Farmacia.

La ricetta deve contenere i seguenti dati:
 

1) cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge)
2) numero della tessera sanitaria o codice fiscale
3) prescrizione
d4 data di prescrizione
5) firma e timbro del medico
6) sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti

Dopo questa breve premessa passiamo ad esaminare il problema della prescrizione dei farmaci con nota.
La prescrizione dei farmaci con nota pur sottostando alla norma generale della prescrizione di una terapia d'urgenza pone il grosso problema di stabilire la  stretta correlazione tra patologia diagnosticata e le indicazioni terapeutiche del farmaco (regola che vale sempre e in ogni caso!). Per i farmaci per la cui nota è prevista una diagnosi che non è possibile eseguire solo su base clinica (come si fa in guardia), diventa estremamente difficile la prescrizione. Solo il medico di base, infatti, può detenere le informazioni necessarie (documentazione sanitaria) per la prescrizione di alcuni farmaci particolari. In questo caso non potendo stabilire quanto sopra esposto sarebbe auspicabile effettuare la prescrizione senza nota (a totale carico dell'assistito).

Ricetta ripetibile su carta bianca

La ricetta è regolare se completa di: data, firma, nome e cognome, domicilio del Medico
Ha validità di 3 mesi ed è ripetibile per 5 volte

 

Ricetta non ripetibile su carta bianca

E' resa obbligatoria per tutti quei medicamenti con rischi potenziali di tossicità acuta o cronica, o di assuefazione tolleranza, con conseguente possibilità di abuso da parte del paziente, o che comunque possono comportare rischi particolarmente elevati per la salute.
La ricetta è regolare se completa di:

- nome e cognome del Paziente o le sole iniziali nei casi previsti dalla legge (trattamento anti-HIV),
- data di prescrizione,
- firma, nome e cognome, domicilio del Medico
- solo per preparati a base di flunitrazepam: dose e tempo di somministrazione

La validità della ricetta non ripetibile è di trenta giorni escluso quello della sua redazione
Mediante autoricettazione il Medico può acquistare in farmacia i medicinali di cui alle Tabelle IV e V soggetti a prescrizione da rinnovare volta per volta in quantità necessaria per uso professionale urgente: in tal caso, in luogo del  nome del Paziente figura la dicitura “autoprescrizione”. I medicinali oggetto di autoprescrizione non sono dispensabili in regime di SSN.
Il Medico deve conservare copia dell’autoricettazione per due anni e tenere un registro (non soggetto a vidimazione preventiva né annuale) delle prestazioni effettuate. Il Medico deve registrare in entrata tutti i farmaci di  Tabella IV autoprescritti e in uscita quelli somministrati al Paziente. Il registro non è soggetto ad operazioni di chiusura al 31 dicembre ed è conservato per due anni dalla data dell’ultima registrazione. Il Farmacista trattiene l’autoprescrizione del Medico, ai fini dello scarico, e non è tenuto ad inviarne copia all’Azienda Sanitaria Locale.

Gli Oppiacei

deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi:

Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl
Idrocodone Metadone Morfina Ossicodone
Ossimorfone Idromorfone    

 Per saperne di più scarica il nuovo decreto Ministeriale sulla prescrizione di oppiacei (DM 4 aprile 2003)

 

 

 dal 25 Gennaio 2004 le pagine sfogliate sono
 

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