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Indennità di Maternità La legge 15 Ottobre 2003,
n°289, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 251 del 28 Ottobre
2003, in vigore dal 29 Ottobre 2003, ha
modificato l'art.70 del
Testo Unico sulla tutela della Maternità e Paternità. ( Decreto
Legislativo 26 Marzo 2001, n° 151 ). Il citato articolo prevedeva
la corresponsione dell'indennità in misura pari all' 80% di cinque
dodicesimi del reddito percepito nel secondo anno precedente quello della
domanda. La normativa in questione
prevedeva, inoltre, solo un limite minimo della prestazione di maternità,
determinato in cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura
pari all'80% del salario minimo giornaliero valido per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, ex
art.1 del decreto legge 402/1981 ( calcolato, per anno 2003 in € 3.972,00
).
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