Indennità di Maternità

La legge 15 Ottobre 2003, n°289, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 251 del 28 Ottobre 2003, in vigore dal 29 Ottobre 2003, ha modificato l'art.70 del Testo Unico sulla tutela della Maternità e Paternità. ( Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, n° 151 ).
In concreto tale legge è intervenuta su tre punti del suddetto art.70, prevedendo una precisa individuazione temporale del reddito annuo da prendere in considerazione per la determinazione dell'indennità, una diversa determinazione del reddito di riferimento e la fissazione di un importo massimo di indennità.

Il citato articolo prevedeva la corresponsione dell'indennità in misura pari all' 80% di cinque dodicesimi del reddito percepito nel secondo anno precedente quello della domanda.
La modifica introdotta stabilisce che il reddito utile per il calcolo sia ancorato al verificarsi dell'evento (nascita, aborto, adozione, affidamento) piuttosto che alla presentazione della domanda.
Chiarisce altresì che il reddito in questione non sia più quello percepito e denunciato ai fini fiscali, ma solo quello professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo.

La normativa in questione prevedeva, inoltre, solo un limite minimo della prestazione di maternità, determinato in cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero valido per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, ex art.1 del decreto legge 402/1981 ( calcolato, per anno 2003 in € 3.972,00 ).
La riforma ha introdotto, invece, anche un tetto massimo da considerare per il calcolo dell'indennità stessa. Tale tetto è stato determinato nella misura di 5 volte il suddetto livello minimo e, pertanto, non potrà essere superiore, per l'anno 2003, a € 19.860,00

 

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