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Codice Deontologico
Titolo I
oggetto e campo di applicazione
Art. 1
Definizione
Il Codice di Deontologia Medica contiene
principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi
professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di
seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio
della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il
medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui
ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2
Potestà disciplinare - Sanzioni
L' inosservanza dei precetti, degli
obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e
ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto
esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari
previste dalla legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli
atti.
Titolo II
Doveri generali del Medico
CAPO I
Indipendenza e dignità della professione
Art. 3
Doveri del medico
Dovere del medico è la tutela della vita,
della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel
rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza
discriminazioni di età. di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di
condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra.
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La
salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè
di benessere fisico e psichico della persona.
Art. 4
Libertà e indipendenza della
professione
L'esercizio della medicina è fondato sulla
libertà e sull'indipendenza della professione.
Art. 5
Esercizio dell'attività
professionale
Il medico nell'esercizio della professione
deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici
fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute
fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve
soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli
comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.
Art. 6
Limiti dell'attività professionale
In nessun caso il medico deve abusare del
suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di
vantaggio professionale.
CAPO II
Prestazioni d'urgenza
Art. 7
Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua
abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure
d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e
adeguata assistenza.
Art. 8
Calamità
Il medico. in caso di catastrofe. di
calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità
competente.
CAPO III
Obblighi peculiari del medico
Art. 9
Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su
tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua
professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni
professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che
garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio
o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e
certificazioni obbligatorie):
a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del
suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o
sull’opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di
terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere e di volere;
c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso
di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato
confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.
Art. 10
Documentazione e tutela dei dati
Il medico deve tutelare la riservatezza
dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le
persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative
a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle
stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri
mezzi di informazione. notizie che possano consentire la identificazione del
soggetto cui si riferiscono
Art. 11
Comunicazione e diffusione di dati
Nella comunicazione di atti o di documenti
relativi a singole persone anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono
attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a
garantire la tutela del segreto professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente
acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari,
ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e
della vita privata della persona
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12
Prescrizione e trattamento
terapeutico
La prescrizione di un accertamento
diagnostica e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed
etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o,
quantomeno a un fondato sospetto.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione,
nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico
anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di
rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato
delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti
dei farmaci, delle loro indicazioni. controindicazioni. interazioni e delle
prevedibili reazioni individuali. nonché delle caratteristiche di impiego
dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare. nell'interesse del
paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze
metodologicamente fondate.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici
non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e
documentazione clinica-scientifica. nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in
contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo,
sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci. per indicazioni non previste dalla scheda
tecnica o non ancora autorizzate al commercio è consentita purché la loro
efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi. acquisito il consenso scritto del paziente debitamente
informato. il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a
monitorarne gli effetti.
E’ obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le
reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 13
Pratiche non convenzionali -
Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non
convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si
esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non
convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di
comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi
eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette
"pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di
favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al
precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine
professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni
mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è
obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza
Art. 14
Accanimento
diagnostico-terapeutico
Il medico deve astenersi dall'ostinazione
in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per
la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Art. 15
Trattamenti che incidono sulla
integrità psico-fisica
I trattamenti che comportino una
diminuzione della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati,
previo accertamento delle necessità terapeutiche. e solo al fine di
procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le
sofferenze.
CAPO V
Obblighi professionali
Art. 16
Aggiornamento e formazione
professionale permanente
Il medico ha l’obbligo dell'aggiornamento
e della formazione professionale permanente onde garantire il continuo
adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico
scientifico.
Titolo III
rapporti con il cittadino
CAPO I
Regole generali di comportamento
Art. 17
Rispetto dei diritti del cittadino
Il medico nel rapporto con il cittadino
deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti
fondamentali della persona.
Art. 18
Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e
competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione
di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicandovi il tempo necessitano per un approfondito colloquio e per un
adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche. terapeutiche e riabilitative
deve fornire, in termini comprensibili e documentati. tutte le idonee
informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia
in grado di provvedere efficacemente. deve indicare al paziente le
specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19
Rifiuto d'opera professionale
Il medico al quale vengano richieste
prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento
clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita.
Art. 20
Continuità delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la
continuità delle cure.
In caso di indisponibilità. di impedimento o del venir meno del rapporto di
fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino
e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve
continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica
e psichica.
Art. 21
Documentazione clinica
Il medico deve, nell’interesse esclusivo
della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a
disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 22
Certificazione
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare
direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto
dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 23
Cartella clinica
La cartella clinica deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della
buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla
condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 24
Libera scelta del medico e del
luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di
cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture
pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale
del cittadino.
E’, pertanto. vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul
diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a
determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25
Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da
parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o
incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia
tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla
sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la
documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto
dell'interessato.
Art. 26
Soccorso d’urgenza
Il medico che presti soccorso d'urgenza a
un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente
in assenza del curante, non può pretendere che gli venga affidata la
continuazione delle cure.
Art. 27
Fornitura di medicinali
Il medico non può fornire i medicinali
necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri
indebito lucro.
Art. 28
Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
Art. 29
Assistenza
Il medico deve contribuire a proteggere il
minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che
l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia
sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di
maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di
referto o di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente
previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi. in qualsiasi circostanza, perché il minore possa
fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché
allo stesso, all'anziano e al disabile siano garante qualità e dignità di
vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti
non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il
medico. in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria
cura dei minori e degli incapaci. deve ricorrere alla competente autorità
giudiziaria.
CAPO IV
Informazione e consenso
Art. 30
Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più
idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili
conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere
conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima
adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere
soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter
procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite
con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere
elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di
delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
Art. 31
Informazione a terzi
L’informazione a terzi è ammessa solo con
il consenso esplicitamente espresso dal Paziente, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita
di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali
nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la
comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32
Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività
diagnostica e/o terapeutica senza L’acquisizione del consenso informato del
paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei
casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o
terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità
fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della
persona è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui
all'articolo 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano
comportare grave rischio per l'incolumità della persona devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle
possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di
intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi. non essendo consentito alcun trattamento medico
contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al
successivo articolo 34.
Art. 33
Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, interdetto o
inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al
trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante
legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento
necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è
tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 34
Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto
della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà
di curarsi, liberamente espressa dalla persona.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in
caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto
della sua Volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di
comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale
rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne
infermo di mente.
Art. 35
Assistenza d’urgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza
e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere,
al momento, volontà contraria. il medico deve prestare l'assistenza e le
cure indispensabili.
CAPO V
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 36
Eutanasia
Il medico, anche su richiesta del malato,
non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art. 37
Assistenza al malato inguaribile
In caso di malattie a prognosi sicuramente
infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua
opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili
sofferenze. fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per
quanto possibile, della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve
proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente
utile.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la
perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
CAPO VI
Trapianti
Art. 38
Prelievo di parti di cadavere
Il prelievo di patti di cadavere a scopo
di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei
modi previsti dalle leggi in vigore.
Art. 39
Prelievo di organi e tessuti da
persona vivente
Il prelievo di organi e tessuti da persona
vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di
ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti
dell’integrità fisica o psichica del donatore. fatte salve le previsioni
normative in materia.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e
presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi
legali rappresentanti.
CAPO VII
Sessualità e riproduzione
Art. 40
Informazione in materia di
sessualità, riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia
del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire
ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della
persona. ogni corretta informazione in materia di sessualità, di
riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Art. 41
Interruzione volontaria di
gravidanza
L'interruzione della gravidanza, al di
fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione
deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la
vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito
da altro collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire
nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42
Fecondazione assistita
Le tecniche di procreazione umana
medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di
attuare:
a)forme di maternità surrogata;
b)forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali
stabili;
c)pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d)forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi
razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni
sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini
di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o
strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAPO VIII
Sperimentazione
Art. 43
Interventi sul genoma e
sull'embrione umano
Ogni intervento sul genoma umano non può
che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalità
di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44
Test genetici predittivi
Non sono ammessi test genetici se non
diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie
ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona
interessata o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari
informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro
significato, sul loro risultato. sui rischi della gravidanza. sulle
prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui
possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a fini
assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole
manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.
Art. 45
Sperimentazione scientifica
Il progresso della medicina è fondato
sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione
sull'animale e sull'uomo.
Art. 46
Ricerca biomedica e
sperimentazione sull'uomo
La ricerca biomedica e la sperimentazione
sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità.
dell'integrità psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate
al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per
iscritto. liberamente e consapevolmente. previa specifica informazione sugli
obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e
sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci e ammessa solo la sperimentazione per
finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve
essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica
su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei
protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 47
Sperimentazione clinica
La sperimentazione. disciplinata dalle
norme di buona pratica clinica. può essere inserita in trattamenti
diagnostici e/o terapeutici. solo in quanto sia razionalmente e
scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i
cittadini interessati. In ogni caso di studio clinico. il malato non potrà
essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e
terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di
salute.
Art. 48
Sperimentazione sull'animale
La sperimentazione sull'animale deve
essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti
conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e
deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza,
dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.
CAPO IX
Trattamento medico e libertà personale
Art. 49
Obblighi del medico
Il medico che assista un cittadino in
condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso
dei diritti della persona. fermi restando gli obblighi connessi con le
specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in
essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e
nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50
Tortura e trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso
collaborare. partecipare o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di
pena di morte o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti.
E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale
femminile.
Art. 51
Rifiuto consapevole di nutrirsi
Quando una persona. sana di mente, rifiuta
volontariamente e consapevolmente di nutrirsi. il medico ha il dovere di
informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue
condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili
conseguenze della propria decisione. il medico non deve assumere iniziative
costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma
deve continuare ad assisterla.
CAPO X
Onorari professionali
Art. 52
Onorari professionali
Nell'esercizio libero professionale vale
il principio generale dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario
deve rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le
prestazioni svolte all'interno di società di professionisti o a favore della
mutualità volontaria compresa l'attività libero professionale intramoenia,
esercitata dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende
sanitarie locali, che si configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va
accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere
subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale
ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine
provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla
Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua
opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o
illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53
Pubblicità in materia sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme,
dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura
pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico e responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue
qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa. strumenti televisivi e/o
informatici. collaborazione a inchieste e interventi televisivi. si
concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del
suo nome o di altri colleghi.
Art. 54
Informazione sanitaria
L’informazione sanitaria non può assumere
le caratteristiche della pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture,
servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi
mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera,
certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta
rilasciato per iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale di
appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della
Federazione Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi
corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente
rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori spinte
consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche
indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura
nella quale opera.
Art. 55
Scoperte scientifiche
Il medico non deve divulgare notizie al
pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla
comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Art. 56
Divieto di patrocinio
Il medico o associazioni di medici non
devono concedere patrocinio e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti
sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.
Titolo IV
Rapporti con i colleghi
CAPO I
Solidarietà tra medici
Art. 57
Rispetto reciproco
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai
principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva
attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al
recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a
ingiuste accuse.
Art. 58
Rapporti con il
medico curante
Il medico che presti la propria opera in
situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in
cura presso altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati
sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare
comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal
paziente. degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle
valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II
Consulenza e consulto
Art. 59
Consulenza e consulto
Il medico curante deve proporre il
consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di
specifica qualificazione. ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la
documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso clinico o
l'interesse del malato escludano il ricorso a specifiche competenze
specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto
dal malato o dai suoi familiari. può astenersi dal parteciparvi fornendo
comunque. tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al
caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il
curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art. 60
Divergenza tra
curante e consulente
I giudizi espressi in sede di consulto o
di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del
consulente.
E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico
concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle situazioni
emergenti.
In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra
consulenza. Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza
del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo
terapeutico consigliato.
CAPO III
Altri rapporti tra medici
Art. 61
Supplenza
Il medico che sostituisce nell'attività
professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al
collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino ad
allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica.
Art. 62
Medico curante e
ospedaliero
Tra medico curante e medici operanti nelle
strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione
all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto
alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di
informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità
diagnostico-terapeutica.
Art. 63
Giudizio clinico -
Rispetto della professionalità
I giudizi clinici comunque formulati.
durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e in case di cura private
e anche dopo la dimissione del malato. devono essere espressi senza ledere
la reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del
malato.
CAPO IV
Medicina legale
Art. 64
Compiti e funzioni
medico-legali
Nell'espletamento dei compiti e delle
funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle
gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali
compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico,
in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel
rispetto della verità scientifica dei diritti della persona e delle norme
del presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita.
Art. 65
Visite fiscali
Nell'esercizio delle funzioni di
controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria
qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla
diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve
adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita
comunicazione al medico curante.
CAPO V
Rapporti con l’Ordine professionale
Art. 66
Doveri di
collaborazione
Il medico è obbligato a prestare la
massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine
professionale, tra l’altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua
attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa la professione, è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale
dell’Ordine.
L’Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste
modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione
tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono
informare i rapporti della professione medica con le altre professioni
sanitarie.
Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e
disponibilità del medico convocato dal Presidente dell'Ordine costituisce
ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di
vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la professione nella
provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad
altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali
conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere
all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività
e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.
Titolo V
Rapporto con terzi
CAPO I
Svolgimento dell'attività professionale
Art. 67
Modalità e forme di
espletamento dell'attività professionale
Gli accordi, i contratti e le convenzioni
diretti allo svolgimento di attività professionale in forma singola o
associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi,
devono essere approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della
deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in
ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la
notificazione dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra
natura che ne condizionino la dignità e indipendenza professionale.
L’attività professionale può essere svolta anche in forma associata con le
modalità previste dall'atto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa
dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza
professionale;
- non può accertare limiti di tempo e di modo della propria attività, né
forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e
ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.
Art. 68
Rapporto con altre
professioni sanitarie
Il medico non deve stabilire accordi
diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o
effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio
professionale.
Nell'interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le
competenze professionali.
Titolo VI
Rapporto con il SSN - enti pubblici e privati
CAPO I
Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 69
Medico dipendente o
convenzionato
Il medico che presta la propria opera a
rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie
pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine anche
in adempimento degli obblighi connessi al rapporto di impiego o
convenzionale. Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme
deontologiche e quelle proprie dell’ente pubblico o privato, per cui presta
la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine
onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini. In attesa della
composizione della vertenza Egli deve assicurare il servizio, salvo i casi
di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui
affidate e della dignità. libertà e indipendenza della propria attività
professionale.
Art. 70
Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione
o di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o privare deve garantire,
nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di
Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale
all’interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine professionale. competente per
territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e
tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse
dei cittadini.
Egli, altresì deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo
attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art. 71
Collegialità
Nella salvaguardia delle attribuzioni
funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati.
operanti in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del
reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Art. 72
Eccesso di
prestazioni
Il medico dipendente o convenzionato deve
esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le
modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità
delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di
prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e
la sicurezza del malato.
Art. 73
Conflitto di
interessi
Il medico dipendente o convenzionato con
le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare
comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria
attività libero-professionale.
CAPO II
Medicina dello Sport
Art. 74
Accertamento della
idoneità fisica
La valutazione della idoneità alla pratica
degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute
e della integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza in
base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione
al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può
comportare.
Art. 75
Idoneità -
Valutazione medica
Il medico ha l’obbligo in qualsiasi
circostanza. di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la
preparazione atletica e la prestazione agonistica.
il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta in particolare
negli sport che possano comportare danni all'integrità psico-fisica degli
atleti denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e
all'Ordine professionale.
Art. 76
Doping
Il medico non deve consigliare,
prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura
diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali
interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale
equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO III
Tutela della salute collettiva
Art. 77
Attività
nell'interesse della collettività
Il medico è tenuto a partecipare
all'attività e ai programmi di tutela della salute nell’interesse della
collettività.
Art. 73
Trattamento sanitario
obbligatorio e denunce obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti
assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve
curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità
sanitarie e ad altre autorità nei modi. nei tempi e con le procedure
stabilite dalla Legge, ivi compresa quando prevista, la tutela
dell'anonimato.
Art. 79
Prevenzione,
assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
L’impegno professionale del medico nella
prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del
dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona
e senza pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre
finalizzato al superamento della situazione di dipendenza. in collaborazione
con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e
private che si occupano di questo grave disagio.
Il Giuramento
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Il giuramento professionale che i
medici e gli odontoiatri sono tenuti a prestare è stato
riscritto e semplificato rispetto alla versione che
risaliva ai tempi di Ippocrate. Il nuovo testo è stato
inserito nel Codice di deontologia medica.
Consapevole dell'importanza e
della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che
assumo. giuro:
- di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di
giudizio e di comportamento;
- di perseguire come scopi esclusivi la difesa della
vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'Uomo
e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con
responsabilità e costante impegno scientifico, culturale
e sociale, ogni mio atto professionale;
- di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente;
- di attenermi nella mia attività ai principi etici
della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto
della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie
conoscenze;
- di prestare la mia opera con diligenza, perizia e
prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le
norme deontologiche che regolano l'esercizio della
medicina e quelle giuridiche che non risultino in
contrasto con gli scopi della mia professione;
- di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia
capacità professionale e alle mie doti morali;
- di evitare. anche al di fuori dell’esercizio
professionale, ogni atto e comportamento che possano
ledere il prestigio e la dignità della categoria;
- di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di
opinioni;
- di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e
impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi
ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza,
religione, nazionalità. condizione sociale e ideologia
politica;
- di prestare assistenza d’urgenza a qualsiasi infermo
che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica
calamità, a disposizione dell'Autorità competente;
- di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del
malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto
che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla
fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
- di astenermi dall'"accanimento" diagnostica e
terapeutico;
- di osservare il segreto su tutto ciò che mi è
confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito
nell'esercizio della mia professione o in ragione del
mio stato. |
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