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Ministero della Salute
IL MINISTRO
Visto l’ articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive
modificazioni;
Visto l’articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito in
legge con
modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n.
1265;
Considerato che il periodo della ricorrenza stagionale delle allergie è
già iniziato e
presenta un sensibile anticipo temporale, legato ai cambiamenti climatici
registratisi
fin dall’anno 2003;
Considerato che la prevalenza della patologia su base allergica è in
aumento specie nei
bambini e nei soggetti anziani;
Considerato che il fenomeno dell’inquinamento è elevato soprattutto nelle
grandi città
e si somma nel determinare e nell’aggravare le malattie su base
allergiche;
Considerato che i farmaci antistaminici sono efficaci per il controllo dei
sintomi delle
patologie su base allergica e sono attualmente classificati in fascia C, a
totale carico
del cittadino;
Ritenuto che il normale iter procedurale previsto dall’art. 3, comma
9-ter, del decreto
legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15
giugno 2002, n.
112, avrebbe determinato la esecutività del provvedimento di rimborso dei
medicinali
antistaminici, in tempi successivi al periodo stagionale, già in fase di
inizio, in cui si
verificano le malattie su base allergica;
Ravvisata, sulla base delle motivazione suesposte, la necessità e
l’urgenza di
provvedere affinché i medicinali antistaminici siano riclassificati in
fascia A e quindi
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;
ordina:
Articolo 1
1. I medicinali antistaminici ammessi al rimborso, sono quelli elencati
nell’allegato 1
della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante ad ogni
effetto.
2. La prescrizione, in base alla
nota CUF n. 89, è limitata alla seguente condizione:
“pazienti affetti da patologie su
base allergica di grado medio e grave
(rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non
vasculitica) per
trattamenti prolungati
(superiori a sessanta giorni)”.
Articolo 2
1. La presente ordinanza entra in vigore all’atto della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha la
durata di quattro mesi.
Roma , li 24 febbraio 2004
f.to Il Ministro della salute
Prof. Girolamo Sirchia
Allegato1
Antistaminici
Farmaci rimborsati in classe A con nota 89
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acrivastina |
SEMPREX cps.8mg. |
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cetirizina |
Formistin; Virlix; Zirtec; |
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desloratadina |
Aerius;
Allex; Azomyr; Neoclarityn; Opulis; |
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ebastina |
Clever;
Kestine; Telfast; |
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ketotifene |
Alleal;
Chetofen; Chetotifene; Zaditen; |
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levocetirizina |
Xyzal;
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|
loratadina |
Alorin;
Clarityn;Fristamin; |
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mizolastina |
Asolergyl; Mizolen; Zolistam; |
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oxatomide |
Tinset; |
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prometazina |
Fargenesse; |
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terfenadina |
Allerzil |

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