Ministero della Salute


IL MINISTRO
Visto l’ articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito in legge con
modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265;
Considerato che il periodo della ricorrenza stagionale delle allergie è già iniziato e
presenta un sensibile anticipo temporale, legato ai cambiamenti climatici registratisi
fin dall’anno 2003;
Considerato che la prevalenza della patologia su base allergica è in aumento specie nei
bambini e nei soggetti anziani;
Considerato che il fenomeno dell’inquinamento è elevato soprattutto nelle grandi città
e si somma nel determinare e nell’aggravare le malattie su base allergiche;
Considerato che i farmaci antistaminici sono efficaci per il controllo dei sintomi delle
patologie su base allergica e sono attualmente classificati in fascia C, a totale carico
del cittadino;
Ritenuto che il normale iter procedurale previsto dall’art. 3, comma 9-ter, del decreto
legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, avrebbe determinato la esecutività del provvedimento di rimborso dei medicinali
antistaminici, in tempi successivi al periodo stagionale, già in fase di inizio, in cui si
verificano le malattie su base allergica;
Ravvisata, sulla base delle motivazione suesposte, la necessità e l’urgenza di
provvedere affinché i medicinali antistaminici siano riclassificati in fascia A e quindi
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;
ordina:

Articolo 1
1. I medicinali antistaminici ammessi al rimborso, sono quelli elencati nell’allegato 1
della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante ad ogni effetto.
2. La prescrizione, in base alla nota CUF n. 89, è limitata alla seguente condizione:
pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave
(rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per
trattamenti prolungati (superiori a sessanta giorni)”.

Articolo 2
1. La presente ordinanza entra in vigore all’atto della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha la durata di quattro mesi.

Roma , li 24 febbraio 2004


f.to Il Ministro della salute
Prof. Girolamo Sirchia

Allegato1

Antistaminici
Farmaci rimborsati in classe A con nota 89

acrivastina

SEMPREX cps.8mg.

cetirizina

Formistin; Virlix; Zirtec;

desloratadina

Aerius; Allex; Azomyr; Neoclarityn; Opulis;

ebastina

Clever; Kestine; Telfast;

ketotifene

Alleal; Chetofen; Chetotifene; Zaditen;

levocetirizina

Xyzal;

loratadina

Alorin; Clarityn;Fristamin;

mizolastina

Asolergyl; Mizolen; Zolistam;

oxatomide

Tinset;

prometazina

Fargenesse;

terfenadina

Allerzil

 

 

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