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REGIONE
PUGLIA
ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI
DI MEDICINA GENERALE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 270/2000
2003 - 2005
La presente intesa attua le previsioni dell'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, reso esecutivo con
D.P.R. 270 del 28/07/2000 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 165 alla G.U.
n. 230 del 2/10/2000).
Le attività di assistenza primaria, continuità
assistenziale, attività territoriali programmate, così come disciplinate
dall'art. 8 comma 1 del D. Lvo 502/92 e successive
modifiche, sono svolte esclusivamente dai medici convenzionati ai sensi del DPR
270/00 nell'ambito del servizio sanitario regionale pubblico, al fine di
assicurare i LEA.
Il ruolo del medico di Medicina Generale nell'ambito del
SSR è quello riveniente dalla normativa vigente. Il rapporto che
si instaura tra le AASSUULL ed i medici di medicina
generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività in regime
convenzionale, è di "lavoro autonomo, coordinato e continuativo", con compiti e
funzioni del medico di medicina generale che non potranno essere esercitati o
affidati ad altri soggetti o ad Enti privati.
Con il presente accordo la Regione Puglia e le OO.SS.
maggiormente rappresentative della M.G. si pongono l'obiettivo di
migliorare il modello organizzativo al fine di implementare i servizi in favore
degli utenti, attraverso: le forme associative. La possibilità di aderire alle
diverse forme di associazionismo consente di
aumentare l'efficienza e l'economicità della risposta assistenziale, grazie
all'aumento delle ore di apertura degli studi medici e alla disponibilità a
modulare l'attività dell'assistenza primaria in base ai bisogni emergenti dalla
popolazione locale. Ciò permette di realizzare una
effettiva rete sul territorio pronta a fornire risposte alle nuove esigenze
assistenziali emergenti. L'informatizzazione. Il
potenziamento dell'informatizzazione rappresenta un ulteriore servizio al
cittadino in quanto consente di gestire tutte le informazioni cliniche e
terapeutiche su una scheda individuale computerizzata. Rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per facilitare lo svolgimento dei compiti burocratici della
pubblica amministrazione. L'assistenza domiciliare.
L'assistenza ai malati cronici, agli anziani ed ai malati non
deambulabili è considerata una priorità
nell'organizzazione dell'assistenza territoriale. L'impegno di rendere ancor più
capillare questa forma di assistenza rappresenta un
obiettivo prioritario del Piano Sanitario Regionale. l'appropriatezza.
L'istituzione di un Osservatorio sull'appropriatezza delle prestazioni in
medicina generale consente di monitorare le prestazioni e di elaborare linee
operative per migliorare il livello di assistenza. In
questo senso, la costituzione degli Uffici di Coordinamento distrettuali
rappresenta una tappa importante nella programmazione sanitaria e per la
verifica dell'appropriatezza prescrittiva.
il presente accordo disciplina le norme di cui al
DPR 270/2000 riservate alla trattativa regionale,
nonché
chiarisce ed interpreta quelle per le quali si intende garantire la uniforme
applicazione in
ambito regionale.
L'accordo regionale ed i relativi accordi aziendali a
stipularsi, sia dal punto di vista giuridico che
economico
non possono in nessun caso contrastare con la normativa specifica del DPR
270/2000.

CONTINUITA' ASSISTENZIALE
La continuità assistenziale
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza rientra tra le attività
garantite
dal distretto
anche ai sensi dell'art. 14 DPR 270/00.
Per lo svolgimento di tale attività è organizzata una rete territoriale di
assistenza. Le scelte
programmatorie della
Regione
in materia di continuità assistenziale terranno conto
del contributo e
del parere espresso
dalle
organizzazioni sindacali in seno al
Comitato Regionale di cui
all'art.12 DPR 270/00.
1.00 - GRADUATORIE - art. 3 comma 6
L'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi di
Assistenza Primaria e di Continuità
Assistenziale
relativi agli ambiti
territoriali e agli incarichi vacanti rilevati dal 2001, fino al rinnovo
contrattuale, pubblicati sul
BURP, avviene nel modo seguente:
una
percentuale pari al 67% a favore degli aspiranti di cui all'art. 3, comma 6,
lett. a), DPR 270/00(possessori dell'Attestato di Formazione);
una
percentuale pari al 33% a favore degli aspiranti di cui all'art. 3, comma 6,
lett. b), DPR 270/00(possessori del
titolo equipollente).
Qualora non vengano
assegnati, per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti di
assistenza primaria e di continuità assistenziale spettanti ad una delle due
riserve di aspiranti, gli
stessi vengono
assegnati
all'altra riserva di aspiranti.
Il punteggio di cui alla lettera b) comma 5 art. 49 deve essere attribuito a
coloro che abbiano la
residenza
nel territorio della
stessa azienda nella quale è vacante l'incarico e secondo le modalità
previste
dallo stesso
comma.
Per la copertura degli incarichi di assistenza
primaria e di continuità assistenziale, rilevati nel corso
dell'anno 2002, si
utilizza la graduatoria regionale, valida per l'anno 2002, redatta ai sensi del
DPR 270/2000.
Per la copertura degli incarichi di assistenza primaria e di continuità
assistenziale, rilevati nel corso
dell'anno 2003, si utilizza la graduatoria
regionale, valida per l'anno 2003, redatta ai sensi del
DPR 270/2000.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti di cui al comma 6, lett. a) e
b), dell'art. 3 del
DPR 270/00,possono concorrere esclusivamente, a scelta, per
una di dette riserve di posti.
La riserva per la quale
intendono concorrere deve
essere indicata all'atto della relativa domanda,
pena la nullità della stessa.
Il calcolo delle percentuali è fatto a livello Aziendale al netto dei
trasferimenti.
L'attribuzione degli incarichi vacanti inizia dalla graduatoria degli aspiranti
di cui all'art. 3, comma 6
lett. a), DPR 270/00 (possessori dell'Attestato di
Formazione) e prosegue con il criterio dell'alternanza
fino ad
esaurimento dei posti spettanti a ciascuna riserva.
Nello specifico si concorda di suddividere i posti
vacanti, pubblicati sul BURP, nel modo seguente
(vedi art. 6, comma 10, DPR
270/00):
|
POSTI ASL (n°) |
QUOTA (a) - 67% |
QUOTA (b) - 33% |
QUOTA (a) |
QUOTA (b) |
|
1 |
0,67 |
0,33 |
1 |
0 |
|
2 |
1,34 |
0,66 |
1 |
1 |
|
3 |
2,01 |
0,99 |
2 |
1 |
|
4 |
2,68 |
1,32 |
3 |
1 |
|
5 |
3,35 |
1,65 |
3 |
2 |
|
6 |
4,02 |
1,98 |
4 |
2 |
|
7 |
4,69 |
2,31 |
5 |
2 |
|
8 |
5,36 |
2,64 |
5 |
3 |
|
9 |
6,03 |
2,97 |
6 |
3 |
|
10 |
6,7 |
3,3 |
7 |
3 |
|
11 |
7,37 |
3,63 |
7 |
4 |
|
12 |
8,04 |
3,96 |
8 |
4 |
|
13 |
8,71 |
4,29 |
9 |
4 |
22.00 - MASSIMALE
- art.50
Il conferimento dell'incarico a tempo
indeterminato e determinato (comma 2 e 4 art. 55 DPR 270/00)
di Continuità
Assistenziale avviene, presso un'unica sede, per un
minimo di 12 ore settimanali più un
plus di 4 ore settimanali,
e un massimo di
24 ore settimanali più un plus orario di 4 ore settimanali. Il numero minimo
di ore
mensili non deve essere inferiore
rispettivamente a 70 e a 122 ore.
23.00 - MOBILITA' INTERNA
1.
il
trasferimento di sede da parte del medico a tempo indeterminato è consentito
all'interno
della stessa
ASL su domanda dell'interessato dopo la rilevazione
delle ore carenti
semestrale;
2.
la
sede lasciata libera dal medico che si trasferisce è pubblicata al posto delle
ore carenti
occupate;
3.
in
caso di più domande per la medesima sede l'assegnazione avviene nell'ordine
delle
seguenti priorità:
a:anzianità
di incarico;
b:voto
di laurea.
c:anzianità
di laurea;
d:anzianità
anagrafica.
4. è
consentito lo scambio di sede tra due medici a tempo indeterminato sia
all'interno della
stessa ASL che
tra ASL diverse della stessa regione.
5. in
tal caso gli interessati devono inoltrare alle amministrazioni interessate una
domanda
congiunta.
24.00 - COMPITI DEL MEDICO - art. 52
1. La
valutazione della necessità dell'accesso domiciliare è affidata all'autonomia
professionale
e decisionale
del medico in servizio attraverso il
triage telefonico.
2. Il medico di continuità assistenziale è
allertato dalla centrale operativa 118 per i codici
"bianchi". Con
successive intese saranno definiti i protocolli per una più
efficace integrazione
con l'emergenza territoriale.
3. Il medico deve indicare, nel riepilogo alla fine del mese, il numero
totale di ore effettuate, il
numero di ore
effettuate
nei periodi remunerati con tariffa maggiorata ed il numero di accessi
domiciliari.
4.
Il medico di continuità assistenziale, alla
fine di ogni mese, compila l'allegato "A" di cui al
presente accordo e lo
consegna al distretto di appartenenza, con il registro della sede.
5.
Nel caso in cui
la formazione continua di cui all'art. 8, comma 12, D.P.R. n.
270/00, è
organizzata in orari
non coperti dalla Continuità
Assistenziale, l'Azienda deve provvedere ad
attivare tale servizio.
L'orario prestato a tal fine è remunerato con tariffa oraria da definire a
livello aziendale.
25.00 - COMPETENZE DELLE AZIENDE - art. 53
1.
L'azienda è tenuta a fornire al medico di continuità
assistenziale i farmaci di prima
necessità, materiale di pronto soccorso
e in particolare, tutto il materiale necessario per l'effettuazione
delle
prestazioni di cui al
comma 10 allegato D DPR 270/00.
2.
L'Azienda, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
accordo, deve presentare
al comitato
aziendale dettagliata relazione tecnica
sulle condizioni di sicurezza, strutturali e
igienico
ambientali delle
sedi di continuità assistenziale.
3.
L'azienda, entro trenta giorni dai rilievi segnalati dalle organizzazioni
sindacali in seno al
comitato aziendale, provvede all'adeguamento delle
carenze evidenziate con particolare
riguardo alle
condizioni di sicurezza.
26.00 - ORGANIZZAZIONE
DELLA REPERIBILITÀ - art. 56
L'Azienda ha l'obbligo e la responsabilità
dell'organizzazione della reperibilità domiciliare nei
seguenti orari:
·
dalle
ore 19,00 alle ore 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
·
dalle
ore 9,00 alle ore 10,30 dei soli giorni prefestivi;
·
dalle
ore 7,00 alle ore 8,30 dei soli giorni festivi.
27.00 - TRATTAMENTO ECONOMICO
- art. 57
La Continuità Assistenziale
rappresenta, insieme con l'assistenza primaria e la pediatria di libera
scelta,
punto di riferimento centrale dell'assistenza territoriale per il cittadino.
È necessario, visto la complessità e la specificità delle attività della
continuità assistenziale,
incentivare l'intera
attività del medico di continuità assistenziale facendo riferimento, in prima
applicazione, all'attività domiciliare
svolta.
Resta inteso che la valutazione della sola attività
domiciliare non è, da sola, un parametro di
valutazione della
efficienza del
servizio.
1. In ciascuna azienda entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente accordo sono nominati
dalla parte
sindacale del
Comitato Aziendale, firmataria del presente accordo, di cui all'art. 11, tenuto
conto della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 10, DPR
270/00, un
responsabile medico per
ciascun distretto e un coordinatore aziendale
medico.
2.
Il Comitato individua i medici con incarico distrettuale e aziendale di
cui al comma
precedente tra tutti i
medici incaricati a tempo indeterminato che
né facciano richiesta
entro 20 giorni dalla
pubblicazione del presente accordo.
3.
Compito del responsabile medico distrettuale di Continuità
Assistenziale è la verifica del raggiungimento,
da
parte di ogni singolo medico di continuità assistenziale del distretto,
degli
obiettivi fissati
dal presente
accordo ai fini dell'erogazione dell'incentivo
sull'onorario
professionale.
4.
Compito
ulteriore del responsabile medico
distrettuale e del coordinatore aziendale è il
monitoraggio di
tutta l'attività
di ciascuna sede di continuità assistenziale presente in ogni
ASL. Tale attività
ha una finalità esclusivamente statistica e non può essere utilizzata ai fini
della verifica e/o del controllo dell'attività.
5.
Ciascun distretto fornisce al responsabile medico distrettuale, entro i
primi cinque giorni di
ogni mese, gli
allegati
riepilogativi (allegato "A") compilati e sottoscritti dai medici di
continuità
assistenziale relativi al
mese precedente e comunica il numero delle ore
effettivamente svolte
da ogni singolo medico nonché i
giorni in cui è stato
svolto il servizio
da parte dei medici di
Continuità Assistenziale.
6.
Il responsabile medico distrettuale verifica per ogni medico, sulla base
della scheda
riepilogativa mensile, il raggiungimento dell'obiettivo riferito
alle sole visite domiciliari,
evidenzia le ore svolte nei giorni per
i quali è prevista la tariffa maggiorata e relaziona
al
coordinatore medico aziendale.
7.
Il coordinatore medico aziendale sulla base delle relazioni trasmesse dai
responsabili
medici distrettuali,
compila una scheda riepilogativa in cui si
evidenziano i medici che
hanno
raggiunto l'obiettivo prefissato e le ore
effettivamente svolte nei giorni per i quali
è
prevista
la
tariffa maggiorata. Tale scheda è trasmessa,
a cura del coordinatore
medico aziendale,entro
il 10° giorno del mese successivo a quello di
competenza,
all'ufficio aziendale compente.
8.
L'azienda ottenuta la relazione di cui al
punto 7, ha l'obbligo di procedere al pagamento dei
medici contestualmente al
resto delle competenze del mese di riferimento.
9.
Per le attività di cui al presente articolo ad ogni medico di continuità
assistenziale
responsabile distrettuale,è
riconosciuto una ulteriore remunerazione mensile pari al compenso
di 6 ore
mensili, omnicomprensive,
di attività di Continuità assistenziale, mentre per il
coordinatore aziendale è riconosciuta una ulteriore remunerazione mensile pari
al compenso
di dieci ore mensili, omnicomprensive, di attività di Continuità
assistenziale, in deroga a
quanto previsto dall'art. 50, comma 2, DPR 270/00.
10. Per le attività dei responsabili medici distrettuali, i Direttori di
Distretto mettono a disposizione
i registri di
guardia medica e idonei ambienti
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
accordo.
28.00 DETERMINAZIONE
DELLO STORICO AZIENDALE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
1.
Le Aziende determinano il numero di visite domiciliari totali
effettuate nell'anno 2003 dal
servizio di
continuità
assistenziale e fissano il numero medio di visite domiciliari aziendali
riferito
alle ore di incarico
di continuità assistenziale, entro il 15 gennaio 2004.
2.
A tal fine la parte sindacale del comitato regionale, firmataria del
presente accordo, entro 7
giorni dalla sottoscrizione, tenuto conto della
rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 10,
comma 10, DPR 270/00, nomina,
limitatamente alla determinazione dello storico, per
ciascuna azienda sanitari 3 medici
responsabili.
3.
Compito di tali medici, congiuntamente al Direttore del Distretto o suo
delegato, è la
determinazione del
numero storico aziendale di visite domiciliari
per medico nell'anno 2003.
4.
Entro il 5 gennaio 2004, ciascuna azienda
consente la consultazione dei registri delle sedi di Continuità Assistenziale
per il conteggio delle visite domiciliari. L'Azienda fornisce, inoltre, il
numero totale di ore di
continuità assistenziale
effettivamente svolte nell'azienda nell'anno
2003.
5.
Dal rapporto del numero totale di visite domiciliari aziendali con il
numero di ore totali
aziendali nell'anno
2003 di
continuità si ottiene il numero medio di visite domiciliari per ora
aziendale.
6. Entro il 15 gennaio 2004, i responsabili di cui al comma 2 comunicano
all'azienda, unitamente
a tutta la documentazione relativa
ai dati distrettuali, il numero storico aziendale da attribuire
ad
ogni
medico di
continuità assistenziale, rapportato a 70 o per 122 ore di incarico.
7.
L'Azienda entro la fine del mese di gennaio, tramite il Direttore di
distretto, comunica ad ogni
medico di
Continuità Assistenziale il proprio numero storico aziendale riferito
rispettivamente
a 70 o a 122 ore di
incarico.
8.
Per ogni medico è previsto un compenso aggiuntivo determinato nella
misura di € 2,21 per
ogni ora
effettivamente svolta.
9.
A far data
dal 1 gennaio 2004, mensilmente tutti i medici dell'azienda, che incrementano
del
25% il proprio numero storico di cui al punto 5, percepiscono un compenso
aggiuntivo pari alla
metà del fondo così come determinato al punto 8.
10. A far data
dal 1 gennaio 2004, mensilmente tutti i medici dell'azienda, che incrementano
del
50% il proprio numero storico di cui al punto 6, percepiscono l'intero fondo
così come
determinato al punto 8.
11. I compensi aggiuntivi previsti dai punti 9 e 10 non sono cumulabili, in
particolare la
remunerazione pari
all'intero fondo individuale potrà essere
percepito solo al raggiungimento
del 50% di
incremento delle visite.
12. Per l'applicazione della percentuale in caso di numero con decimale si
riconosce comunque il
numero approssimato per eccesso
(es.: numero storico delle visite domiciliari = 9; 25% di
incremento = 2,25 che
si intende arrotondato a 3 visite).
13. Per i compiti di cui al presente articolo, ad ognuno dei medici
responsabili, nominati ai sensi
del punto 2, è riconosciuto una remunerazione
"una tantum" pari a 7 ore, omnicomprensive,di
attività e per ogni distretto aziendale, da riconoscere nel mese di febbraio.
14. I medici nominati dal comitato regionale ai sensi del punto 2 del
presente articolo godono
delle stesse
garanzie
assicurative previste per le ore di servizio ordinario della Continuità
Assistenziale.
28.00 - ATTIVITÀ SVOLTA NEI PERIODI CON TARIFFA
MAGGIORATA
Le ore di attività
svolte nei periodi sotto indicati sono remunerate con una tariffa maggiorata di
€ 4,00 per ora effettivamente svolta nei turni dal giorno:
·
Dal 24 dicembre al 7 gennaio;
·
dal
1 febbraio al 15 febbraio;
·
dalla
domenica delle Palme al lunedì dell'Angelo;
·
dal
15 luglio al 21 agosto.
29.00 - CONTRIBUZIONE
EMPAM E ASSICURAZIONE
1.
Tutti i compensi
di cui al presente accordo sono assoggettati a contribuzione EMPAM.
2.
Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al
medico incaricato,
provvede ad assicurare, senza
franchigia, l'automezzo personale del medico limitatamente
alle ore di utilizzo
per il
servizio:
a.
per
la responsabilità civile verso terzi;
b.
per
furto, incendio ed atti vandalici;
c.
polizza
KASKO (automezzo e medico).
3.
I medici che svolgono i compiti di responsabile medico aziendale e
distrettuale godono delle
stesse
garanzie
assicurative previste per le ore di servizio ordinario della continuità
assistenziale. Le aziende si adeguano dalla data di pubblicazione del presente
accordo.
4. Salvo quanto
previsto all'art. 58, comma 1, DPR 270/00, la regione e le OO.SS.
maggiormente
rappresentative con successiva intesa
disciplineranno le modalità di
estensione delle tutele assicurative
contro gli
infortuni subiti nell'accesso alla sede di servizio
e del conseguente rientro.
30.00 - ASSISTENZA DOMICILIARE
Al Medico di Continuità
Assistenziale che effettua una prestazione ai pazienti in ADI, ADP, ADR,
UDT
e RSA
durante le ore di servizio è dovuto un compenso pari a quello previsto
per il medico di
Assistenza
Primaria.
Tali compensi devono essere liquidati con le competenze del mese corrispondente.
32.00 - ZONE DISAGIATISSIME
Per lo svolgimento dell'attività di Continuità
Assistenziale nel Comune "Isole Tremiti" identificata
dalla Regione
come zona disagiatissima, nelle more della nuova regolamentazione,
ai medici di
Continuità Assistenziale spetta
un compenso accessorio orario del
100% su tutte le voci
economiche da corrispondersi mensilmentea decorrere
dalla
data di pubblicazione del presente
accordo e sino ad emanazione del nuovo
regolamento.
I medici di Continuità assistenziale possono svolgere
a completamento dell'orario attività di Pronto soccorso
estivo, ufficiale
sanitario, e sostituzioni di Medico di Assistenza Primaria. I
compensi per tali attività
sono
determinate a livello
del Comitato aziendale.
ALLEGATO "A"
ASL _____ SERVIZIO DI CONTINUITA'
ASSISTENZIALE
SCHEDA DI RILEVAMENTO ACCESSI DOMICILIARI
DOTT. ________________________________________
MESE _______________ ANNO ______ SEDE DI
____________________________________
|
|
DATA |
ORA |
CODICE FISCALE DELL'ASSISTITO |
DATI ANAGRAFICI |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
a.
TITOLARE A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO A __________ 70/122
b.
TITOLARE A TEMPO DETERMINATO CON INCARICO A __________ 70/122
TIMBRO E FIRMA
______________________________________________________
L'accordo collettivo
regionale
scaricalo qui

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