REGIONE PUGLIA
ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI
DI MEDICINA GENERALE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 270/2
000

2003 - 2005

 

La presente intesa attua le previsioni dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 270 del 28/07/2000 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 165 alla G.U. n. 230 del 2/10/2000).
Le attività di assistenza primaria, continuità assistenziale, attività territoriali programmate, così come disciplinate dall'art. 8 comma 1 del D. Lvo 502/92 e successive modifiche, sono svolte esclusivamente dai medici convenzionati ai sensi del DPR 270/00 nell'ambito del servizio sanitario regionale pubblico, al fine di assicurare i LEA.
Il ruolo del medico di Medicina Generale nell'ambito del SSR è quello riveniente dalla normativa vigente. Il rapporto che si instaura tra le AASSUULL ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività in regime convenzionale, è di "lavoro autonomo, coordinato e continuativo", con compiti e funzioni del medico di medicina generale che non potranno essere esercitati o affidati ad altri soggetti o ad Enti privati.
Con il presente accordo la Regione Puglia e le OO.SS. maggiormente rappresentative della M.G. si pongono l'obiettivo di migliorare il modello organizzativo al fine di implementare i servizi in favore degli utenti, attraverso: le forme associative. La possibilità di aderire alle diverse forme di associazionismo consente di aumentare l'efficienza e l'economicità della risposta assistenziale, grazie all'aumento delle ore di apertura degli studi medici e alla disponibilità a modulare l'attività dell'assistenza primaria in base ai bisogni emergenti dalla popolazione locale. Ciò permette di realizzare una effettiva rete sul territorio pronta a fornire risposte alle nuove esigenze assistenziali emergenti. L'informatizzazione. Il potenziamento dell'informatizzazione rappresenta un ulteriore servizio al cittadino in quanto consente di gestire tutte le informazioni cliniche e terapeutiche su una scheda individuale computerizzata. Rappresenta, inoltre, uno strumento utile per facilitare lo svolgimento dei compiti burocratici della pubblica amministrazione. L'assistenza domiciliare. L'assistenza ai malati cronici, agli anziani ed ai malati non deambulabili è considerata una priorità nell'organizzazione dell'assistenza territoriale. L'impegno di rendere ancor più capillare questa forma di assistenza rappresenta un obiettivo prioritario del Piano Sanitario Regionale. l'appropriatezza. L'istituzione di un Osservatorio sull'appropriatezza delle prestazioni in medicina generale consente di monitorare le prestazioni e di elaborare linee operative per migliorare il livello di assistenza. In questo senso, la costituzione degli Uffici di Coordinamento distrettuali rappresenta una tappa importante nella programmazione sanitaria e per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva.

il presente accordo disciplina le norme di cui al DPR 270/2000 riservate alla trattativa regionale,
nonché
chiarisce ed interpreta quelle per le quali si intende garantire la uniforme applicazione in
ambito regionale.
L'accordo regionale ed i relativi accordi aziendali a stipularsi, sia dal punto di vista giuridico che
economico non possono in nessun caso contrastare con la normativa specifica del DPR 270/2000
.

CONTINUITA' ASSISTENZIALE

La continuità assistenziale nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza rientra tra le attività garantite
dal distretto anche ai sensi dell'art. 14 DPR 270/00.
Per lo svolgimento di tale attività è organizzata una rete territoriale di assistenza. Le scelte
programmatorie della Regione in materia di continuità assistenziale terranno conto del contributo e
del parere espresso dalle organizzazioni sindacali in seno al Comitato Regionale di cui
all'art.12 DPR 270/00.

1.00 - GRADUATORIE - art. 3 comma 6
L'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità
Assistenziale relativi agli ambiti territoriali e agli incarichi vacanti rilevati dal 2001, fino al rinnovo contrattuale, pubblicati sul
BURP, avviene nel modo seguente:

una percentuale pari al 67% a favore degli aspiranti di cui all'art. 3, comma 6, lett. a), DPR 270/00(possessori dell'Attestato di Formazione);

una percentuale pari al 33% a favore degli aspiranti di cui all'art. 3, comma 6, lett. b), DPR 270/00(possessori del titolo equipollente).

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti di
assistenza primaria e di continuità assistenziale spettanti ad una delle due riserve di aspiranti, gli
stessi vengono assegnati all'altra riserva di aspiranti.
Il punteggio di cui alla lettera b) comma 5 art. 49 deve essere attribuito a coloro che abbiano la
residenza nel territorio della stessa azienda nella quale è vacante l'incarico e secondo le modalità
previste dallo stesso comma.
Per la copertura degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale, rilevati nel corso
dell'anno 2002, si utilizza la graduatoria regionale, valida per l'anno 2002, redatta ai sensi del
DPR 270/2000.
Per la copertura degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale, rilevati nel corso
dell'anno 2003, si utilizza la graduatoria regionale, valida per l'anno 2003, redatta ai sensi del
DPR 270/2000.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti di cui al comma 6, lett. a) e b), dell'art. 3 del
DPR 270/00,possono concorrere esclusivamente, a scelta, per una di dette riserve di posti.
La riserva per la quale intendono concorrere deve essere indicata all'atto della relativa domanda,
pena la nullità della stessa.
Il calcolo delle percentuali è fatto a livello Aziendale al netto dei trasferimenti.
L'attribuzione degli incarichi vacanti inizia dalla graduatoria degli aspiranti di cui all'art. 3, comma 6
lett. a), DPR 270/00 (possessori dell'Attestato di Formazione) e prosegue con il criterio dell'alternanza
fino ad esaurimento dei posti spettanti a ciascuna riserva.

Nello specifico si concorda di suddividere i posti vacanti, pubblicati sul BURP, nel modo seguente
(vedi art. 6, comma 10, DPR 270/00):

 

POSTI ASL (n°)

QUOTA (a) - 67%

QUOTA (b) - 33%

QUOTA (a)

QUOTA (b)

1

0,67

0,33

1

0

2

1,34

0,66

1

1

3

2,01

0,99

2

1

4

2,68

1,32

3

1

5

3,35

1,65

3

2

6

4,02

1,98

4

2

7

4,69

2,31

5

2

8

5,36

2,64

5

3

9

6,03

2,97

6

3

10

6,7

3,3

7

3

11

7,37

3,63

7

4

12

8,04

3,96

8

4

13

8,71

4,29

9

4

 

 

22.00 - MASSIMALE - art.50

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato e determinato (comma 2 e 4 art. 55 DPR 270/00)
di Continuità Assistenziale avviene, presso un'unica sede, per un minimo di 12 ore settimanali più un
plus di 4 ore settimanali,
e un massimo di 24 ore settimanali più un plus orario di 4 ore settimanali. Il numero minimo di ore
mensili non deve essere inferiore rispettivamente a 70 e a 122 ore.

23.00 - MOBILITA' INTERNA

1.    il trasferimento di sede da parte del medico a tempo indeterminato è consentito all'interno
della stessa ASL su domanda dell'interessato dopo la rilevazione delle ore carenti
semestrale;

2.    la sede lasciata libera dal medico che si trasferisce è pubblicata al posto delle ore carenti
occupate;

3.    in caso di più domande per la medesima sede l'assegnazione avviene nell'ordine delle
seguenti priorità:

a:anzianità di incarico;

b:voto di laurea.

c:anzianità di laurea;

d:anzianità anagrafica.

4.     è consentito lo scambio di sede tra due medici a tempo indeterminato sia all'interno della
 stessa ASL che tra ASL diverse della stessa regione.

5.     in tal caso gli interessati devono inoltrare alle amministrazioni interessate una domanda
congiunta.

24.00 - COMPITI DEL MEDICO - art. 52

1.    La valutazione della necessità dell'accesso domiciliare è affidata all'autonomia professionale
e decisionale del medico in servizio attraverso il triage telefonico.

2.    Il medico di continuità assistenziale è allertato dalla centrale operativa 118 per i codici
"bianchi"
.
Con successive intese saranno definiti i protocolli per una più efficace integrazione
con l'emergenza territoriale.

3.   Il medico deve indicare, nel riepilogo alla fine del mese, il numero totale di ore effettuate, il
numero di ore effettuate nei periodi remunerati con tariffa maggiorata ed il numero di accessi domiciliari.

4.    Il medico di continuità assistenziale, alla fine di ogni mese, compila l'allegato "A" di cui al
presente accordo e lo consegna al distretto di appartenenza, con il registro della sede.

5.    Nel caso in cui la formazione continua di cui all'art. 8, comma 12, D.P.R. n. 270/00, è
organizzata in orari non coperti dalla Continuità Assistenziale, l'Azienda deve provvedere ad
attivare tale servizio.
L'orario prestato a tal fine è remunerato con tariffa oraria da definire a livello aziendale.

25.00 - COMPETENZE DELLE AZIENDE - art. 53

1.    L'azienda è tenuta a fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci di prima
necessità, materiale di pronto soccorso e in particolare, tutto il materiale necessario per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 10 allegato D DPR 270/00.

2.    L'Azienda, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente accordo, deve presentare
al comitato aziendale dettagliata relazione tecnica sulle condizioni di sicurezza, strutturali e
igienico ambientali
delle sedi di continuità assistenziale.

3.    L'azienda, entro trenta giorni dai rilievi segnalati dalle organizzazioni sindacali in seno al
comitato aziendale, provvede all'adeguamento delle carenze evidenziate con particolare
riguardo alle condizioni di sicurezza.

26.00 - ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITÀ - art. 56

L'Azienda ha l'obbligo e la responsabilità dell'organizzazione della reperibilità domiciliare nei
seguenti orari:

·        dalle ore 19,00 alle ore 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;

·        dalle ore 9,00 alle ore 10,30 dei soli giorni prefestivi;

·        dalle ore 7,00 alle ore 8,30 dei soli giorni festivi.

27.00 - TRATTAMENTO ECONOMICO - art. 57

La Continuità Assistenziale rappresenta, insieme con l'assistenza primaria e la pediatria di libera
scelta, punto di riferimento centrale dell'assistenza territoriale per il cittadino
.
È necessario, visto la complessità e la specificità delle attività della continuità assistenziale,
incentivare l'intera attività del medico di continuità assistenziale facendo riferimento, in prima
applicazione, all'attività domiciliare svolta.
Resta inteso che la valutazione della sola attività domiciliare non è, da sola, un parametro di
valutazione della efficienza del servizio
.

1.     In ciascuna azienda entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente accordo sono nominati
dalla parte
sindacale del Comitato Aziendale, firmataria del presente accordo, di cui all'art. 11, tenuto
conto della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 10, DPR 270/00, un
responsabile medico per ciascun distretto e un coordinatore aziendale medico.
 

2.    Il Comitato individua i medici con incarico distrettuale e aziendale di cui al comma
precedente tra tutti i medici incaricati a tempo indeterminato che né facciano richiesta
entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente accordo.
 

3.   Compito del responsabile medico distrettuale di Continuità Assistenziale è la verifica del raggiungimento, da parte di ogni singolo medico di continuità assistenziale del distretto,
degli obiettivi fissati dal presente accordo ai fini dell'erogazione dell'incentivo sull'onorario
professionale.
 

4.    Compito ulteriore del responsabile medico distrettuale e del coordinatore aziendale è il
monitoraggio di tutta l'attività di ciascuna sede di continuità assistenziale presente in ogni
ASL. Tale attività ha una finalità esclusivamente statistica e non può essere utilizzata ai fini
della verifica e/o del controllo dell'attività.
 

5.    Ciascun distretto fornisce al responsabile medico distrettuale, entro i primi cinque giorni di
ogni mese, gli allegati riepilogativi (allegato "A") compilati e sottoscritti dai medici di
continuità assistenziale relativi al mese precedente e comunica il numero delle ore
effettivamente svolte da ogni singolo medico nonché i giorni in cui è stato svolto il servizio
da parte dei medici di Continuità Assistenziale.
 

6.    Il responsabile medico distrettuale verifica per ogni medico, sulla base della scheda
riepilogativa mensile, il raggiungimento dell'obiettivo riferito alle sole visite domiciliari,
evidenzia le ore svolte nei giorni per i quali è prevista la tariffa maggiorata e relaziona al
coordinatore medico aziendale.
 

7.    Il coordinatore medico aziendale sulla base delle relazioni trasmesse dai responsabili
medici distrettuali, compila una scheda riepilogativa in cui si evidenziano i medici che
hanno raggiunto l'obiettivo prefissato e le ore effettivamente svolte nei giorni per i quali
è prevista la tariffa maggiorata. Tale scheda è trasmessa, a cura del coordinatore
medico aziendale,entro il 10° giorno del mese successivo a quello di competenza,
all'ufficio aziendale compente.
 

8.    L'azienda ottenuta la relazione di cui al punto 7, ha l'obbligo di procedere al pagamento dei
medici contestualmente al resto delle competenze del mese di riferimento.
 

9.    Per le attività di cui al presente articolo ad ogni medico di continuità assistenziale
responsabile distrettuale,è riconosciuto una ulteriore remunerazione mensile pari al compenso
di 6 ore mensili, omnicomprensive, di attività di Continuità assistenziale, mentre per il
coordinatore aziendale è riconosciuta una ulteriore remunerazione mensile pari al compenso
di dieci ore mensili, omnicomprensive, di attività di Continuità assistenziale, in deroga a
quanto previsto dall'art. 50, comma 2, DPR 270/00.
 

10. Per le attività dei responsabili medici distrettuali, i Direttori di Distretto mettono a disposizione
i registri di guardia medica e idonei ambienti per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
accordo.

28.00 DETERMINAZIONE DELLO STORICO AZIENDALE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1.    Le Aziende determinano il numero di visite domiciliari totali effettuate nell'anno 2003 dal
servizio di continuità assistenziale e fissano il numero medio di visite domiciliari aziendali
riferito alle ore di incarico di continuità assistenziale, entro il 15 gennaio 2004.
 

2.    A tal fine la parte sindacale del comitato regionale, firmataria del presente accordo, entro 7
giorni dalla sottoscrizione, tenuto conto della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 10,
comma 10, DPR 270/00, nomina, limitatamente alla determinazione dello storico, per
ciascuna
azienda sanitari 3 medici responsabili.
 

3.    Compito di tali medici, congiuntamente al Direttore del Distretto o suo delegato, è la
determinazione del numero storico aziendale di visite domiciliari per medico nell'anno 2003
.
 

4.    Entro il 5 gennaio 2004, ciascuna azienda consente la consultazione dei registri delle sedi di Continuità Assistenziale per il conteggio delle visite domiciliari. L'Azienda fornisce, inoltre, il
numero totale di ore di continuità assistenziale effettivamente svolte nell'azienda nell'anno
2003.
 

5.    Dal rapporto del numero totale di visite domiciliari aziendali con il numero di ore totali
aziendali nell'anno 2003 di continuità si ottiene il numero medio di visite domiciliari per ora
aziendale.
 

6.    Entro il 15 gennaio 2004, i responsabili di cui al comma 2 comunicano all'azienda, unitamente
a tutta la documentazione relativa ai dati distrettuali, il numero storico aziendale da attribuire
ad ogni medico di continuità assistenziale, rapportato a 70 o per 122 ore di incarico.
 

7.    L'Azienda entro la fine del mese di gennaio, tramite il Direttore di distretto, comunica ad ogni
medico di Continuità Assistenziale il proprio numero storico aziendale riferito rispettivamente
a 70 o a 122 ore di incarico.
 

8.    Per ogni medico è previsto un compenso aggiuntivo determinato nella misura di € 2,21 per
ogni ora effettivamente svolta.
 

9.    A far data dal 1 gennaio 2004, mensilmente tutti i medici dell'azienda, che incrementano del
25% il proprio numero storico di cui al punto 5, percepiscono un compenso aggiuntivo pari alla
metà del fondo così come determinato al punto 8.

10. A far data dal 1 gennaio 2004, mensilmente tutti i medici dell'azienda, che incrementano del
50% il proprio numero storico di cui al punto 6, percepiscono l'intero fondo così come
determinato al punto 8.

11. I compensi aggiuntivi previsti dai punti 9 e 10 non sono cumulabili, in particolare la
remunerazione pari all'intero fondo individuale potrà essere percepito solo al raggiungimento
del 50% di incremento delle visite.

 

12. Per l'applicazione della percentuale in caso di numero con decimale si riconosce comunque il
numero approssimato per eccesso (es.: numero storico delle visite domiciliari = 9; 25% di
incremento = 2,25 che si intende arrotondato a 3 visite
).
 

13. Per i compiti di cui al presente articolo, ad ognuno dei medici responsabili, nominati ai sensi
del punto 2, è riconosciuto una remunerazione "una tantum" pari a 7 ore, omnicomprensive,di
attività e per ogni distretto aziendale, da riconoscere nel mese di febbraio.
 

14. I medici nominati dal comitato regionale ai sensi del punto 2 del presente articolo godono
delle
stesse garanzie assicurative previste per le ore di servizio ordinario della Continuità Assistenziale.

28.00 - ATTIVITÀ SVOLTA NEI PERIODI CON TARIFFA MAGGIORATA

Le ore di attività svolte nei periodi sotto indicati sono remunerate con una tariffa maggiorata di
€ 4,00 per ora effettivamente svolta nei turni dal giorno:

·        Dal 24 dicembre al 7 gennaio;

·        dal 1 febbraio al 15 febbraio;

·        dalla domenica delle Palme al lunedì dell'Angelo;

·        dal 15 luglio al 21 agosto.

29.00 - CONTRIBUZIONE EMPAM E ASSICURAZIONE

1.      Tutti i compensi di cui al presente accordo sono assoggettati a contribuzione EMPAM.
 

2.    Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato,
provvede ad assicurare
, senza franchigia, l'automezzo personale del medico limitatamente
alle ore di utilizzo per il servizio:

a.       per la responsabilità civile verso terzi;

b.      per furto, incendio ed atti vandalici;

c.       polizza KASKO (automezzo e medico).
 

3.    I medici che svolgono i compiti di responsabile medico aziendale e distrettuale godono delle
stesse garanzie assicurative previste per le ore di servizio ordinario della continuità
assistenziale. Le aziende si adeguano dalla data di pubblicazione del presente accordo.
 

4.    Salvo quanto previsto all'art. 58, comma 1, DPR 270/00, la regione e le OO.SS.
maggiormente
rappresentative con successiva intesa disciplineranno le modalità di
estensione delle tutele assicurative contro gli infortuni subiti nell'accesso alla sede di servizio
e del conseguente rientro.

30.00 - ASSISTENZA DOMICILIARE

Al Medico di Continuità Assistenziale che effettua una prestazione ai pazienti in ADI, ADP, ADR, UDT
e RSA durante le ore di servizio è dovuto un compenso pari a quello previsto per il medico di
Assistenza Primaria.
Tali compensi devono essere liquidati con le competenze del mese corrispondente.

32.00 - ZONE DISAGIATISSIME

Per lo svolgimento dell'attività di Continuità Assistenziale nel Comune "Isole Tremiti" identificata
dalla Regione come zona disagiatissima, nelle more della nuova regolamentazione, ai medici di
Continuità Assistenziale spetta un compenso accessorio orario del 100% su tutte le voci
economiche da corrispondersi mensilmentea decorrere dalla data di pubblicazione del presente
accordo e sino ad emanazione del nuovo regolamento.
I medici di Continuità assistenziale possono svolgere a completamento dell'orario attività di Pronto soccorso
estivo, ufficiale sanitario, e sostituzioni di Medico di Assistenza Primaria. I compensi per tali attività
sono determinate
a livello del Comitato aziendale.

 

ALLEGATO "A"

ASL _____ SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
SCHEDA DI RILEVAMENTO ACCESSI DOMICILIARI

DOTT. ________________________________________

MESE _______________ ANNO ______ SEDE DI ____________________________________

 

DATA

ORA

CODICE FISCALE DELL'ASSISTITO

DATI ANAGRAFICI

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

a.       TITOLARE A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO A __________ 70/122

b.      TITOLARE A TEMPO DETERMINATO CON INCARICO A __________ 70/122

TIMBRO E FIRMA ______________________________________________________

 

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